Due uomini conviventi e aventi una relazione affettiva stabile da circa 10 anni decidono di iscriversi a un sito internet che permette sia a uomini che a donne (single o in coppia, omosessuali o eterosessuali) di intraprendere un’esperienza di co-genitorialità, diventando così , in modo del tutto legale e rispettoso della normativa italiana, genitori.
Un giorno, dopo essere
stati contattati da una donna che si diceva interessata a sua volta
all’esperienza della co-genitorialità e di essere disponibile a concepire un
figlio con uno di loro si presentano
all’incontro concordato e , dopo aver risposto a moltissime domande personali,
ribadiscono la loro intenzione di essere assolutamente rispettosi delle norme
vigenti e che prima di prendere qualsiasi decisione in merito avrebbero voluto
riflettere a lungo e confrontarsi con un legale di fiducia per comprendere le
implicazioni e la fattibilità della proposta, vista la delicatezza della
questione.
Alcuni giorni dopo viene trasmesso in un programma
televisivo, andato in onda in prima serata, un servizio che riportava stralci della
conversazione che i signori avevano avuto e gli stessi, capendo di essere stati
ripresi da telecamere nascoste sporgevano denuncia/querela.
Successivamente alla messa in onda del servizio, i
signori, vengono contattati dalla donna che, scusandosi per averli ingannati,
confessa di essere una giornalista di un noto programma televisivo e comunica
agli stessi che nel servizio sono stati resi del tutto irriconoscibili.
Tuttavia, diversamente da quanto affermato dalla
giornalista, le loro identità erano facilmente riconoscibili poiché le voci non
erano state alterate o modificate, circostanza comprovata dal fatto che i
signori erano stati contattati da numerosi amici e parenti che li avevano
riconosciuti.
Alla luce dei fatti esposti, i signori si rivolgono allo Studio Laura Rossoni per
vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non
patrimoniale subito per la lesione del diritto alla riservatezza e
all’immagine, ai sensi dell’art. 2043 e 2059 c.c., tenuto conto dell'audience della trasmissione e
della diffusività del mezzo televisivo, nonché della gravità della condotta
posta in essere dalla giornalista, per la violazione di diritti di rango primario.